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Lavorazioni a rischio elevato ed esonero previsto dalla Legge n° 68/1999

Nuova autocertificazione entro il 1° novembre

Con riferimento ai datori di lavoro che già in precedenza fruivano dell’esonero autocertificato di cui all’art. 5, comma 3-bis, della Legge n° 68/1999, si ricorda che secondo le disposizioni transitorie richiamate nella Nota ministeriale n° 15644/2024 tali datori di lavoro, ove intendano continuare ad avvalersi dell’istituto, sono tenuti ad inviare una nuova autocertificazione attestante le unità in esonero in tutte le provincie interessate, entro il 1° novembre 2024