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Sostanze pericolose, esenzioni ADR per il trasporto delle leghe contenenti piombo

Prescrizioni e criticità dell'Accordo Multilaterale M366

È stato pubblicato il 12 settembre 2025, l’Accordo Multilaterale M366 (tra Italia, Slovenia e Francia), che introduce specifiche esenzioni dalla normativa ADR per il trasporto delle leghe metalliche contenenti piombo classificate come sostanze pericolose per l’ambiente (UN 3077, classe 9, gruppo di imballaggio III)

La nuova classificazione del piombo e le implicazioni per il trasporto su strada (ADR)

L’entrata in vigore è prevista a partire dal 1° Settembre 2025

La revisione della classificazione CLP del Piombo (Pb), ad opera del Regolamento delegato (UE) 2024/197 della Commissione (il 21° ATP), che modifica il Regolamento (CE) n. 1272/2008, comporterà nuove classificazioni ambientali per le miscele contenenti piombo, in vigore dal 1° settembre 2025, che comporterà pertanto l’obbligo di adeguare i trasporti su strada di merci (ma anche di rifiuti) contenenti piombo all’Accordo internazionale ADR