Bonus energetici, c’è ancora tempo
“Remissione in bonis”, entro il 30 settembre 2023 per i crediti d’imposta maturati nel 2022
L’Agenzia delle Entrate ha riaperto i termini per fruire dei cosiddetti “bonus energetici” relativi al secondo semestre 2022. Il termine era scaduto a metà marzo, adesso c’è tempo fino a fine settembre
Fatture elettroniche del primo trimestre 2023
Versamento dell’imposta di bollo al 31 maggio
Il 31 maggio scade il termine per effettuare il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel I° trimestre 2023
Omissione della dichiarazione rilevante ai fini IVA
C’è tempo sino al 31 luglio 2023 per l’invio della comunicazione tardiva
Il 2 maggio 2023 scadeva il termine per la presentazione del “Modello IVA 2023” riferito all’anno 2022. I contribuenti, che non abbiano adempiuto tempestivamente, possono ancora provvedere, ravvedendosi operosamente ovvero inviando una cosiddetta “dichiarazione tardiva”, entro 90 giorni dalla data soprariportata. Conseguentemente, ci sarà tempo sino al 31 luglio 2023
Bonus energetici del secondo trimestre 2023
Istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti d’imposta
Sono stati istituiti i codici tributo per compensare (tramite modello F24 da presentare, esclusivamente, attraverso i consueti canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate) i crediti d’imposta riconosciuti a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti sull’acquisto di elettricità e gas naturale, effettivamente consumati, per il periodo riferibile al secondo trimestre 2023
Piattaforma “cessione crediti” dell’Agenzia delle Entrate
Attive le nuove funzionalità che consentono la ripartizione dei bonus edilizi in 10 anni
L’Agenzia delle Entrate ha dettato la disciplina di attuazione, prevista dall’articolo 9, comma 4, del Decreto-Legge numero 176 del 2022, per la ripartizione dei bonus edilizi residui e non ancora fruiti, in dieci rate annuali di pari importo, derivanti dalle opzioni di cessione dei crediti d’imposta ovvero di sconto sul corrispettivo sulle seguenti detrazioni fiscali