Tag: Credito d'imposta

“Piano Transizione 5.0”, pratiche tecnicamente ammissibili

Invio delle ricevute di conferma del credito d'imposta

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato che, a decorrere dal 29 aprile 2026, le imprese che hanno trasmesso la comunicazione di completamento relativa ad investimenti previsti dal “Piano Transizione 5.0” e hanno ricevuto dal Gestore dei Servizi Energetici (cosiddetto “G.S.E.”) la comunicazione attestante la conformità tecnica del proprio investimento, riceveranno conferma del credito d’imposta spettante

Credito d’imposta “Transizione 5.0”

Le disposizioni per le imprese contenute nel "Decreto Fiscale"

Il “Decreto Fiscale”, entrato in vigore il 28 marzo 2026, è stato modificato dal successivo Decreto-legge n. 42 del 3 aprile 2026. In particolare, l’intervento ha riguardato l’articolo 8 del “Decreto Fiscale”, relativo al credito d’imposta per le imprese che hanno presentato comunicazioni relative alla cosiddetta “Transizione 5.0” con esaurimento delle risorse disponibili

“Transizione 5.0”, credito d’imposta residuo al 31 dicembre 2025

Può essere ripartito in cinque quote annuali

Con la risoluzione n.1/E del 12 gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce come gestire il credito di imposta per gli investimenti di cui all’articolo 38 del Decreto-legge n.19 del 2024 (cosiddetto «Credito d’imposta Transizione 5.0») non utilizzato entro il 31 dicembre 2025

Divieto di cumulo crediti d’imposta “Transizione 4.0 – Transizione 5.0”

Il riscontro alla PEC del GSE deve essere trasmesso entro 5 giorni dalla ricezione

Il «G.S.E.», nella sezione web dedicata alle «NEWS», ha comunicato che: «Con riferimento al divieto di cumulo dei crediti d’imposta previsti dal Piano Transizione 5.0 e dal Piano Transizione 4.0, si dà avviso che il riscontro alla PEC inoltrata dal GSE deve essere trasmesso allo stesso GSE entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione.»