Ripristinati i fondi per gli investimenti Piano Transizione 5.0
A disposizione 1,5 miliardi di euro per le imprese
A seguito della forte presa di posizione del sistema industriale e produttivo italiano nei confronti del Governo sono stati ripristinati i fondi dedicati al sostegno degli investimenti del Piano Transizione 5.0
“Transizione 5.0”, novità dal GSE
Dal 30 gennaio abilitate le comunicazioni di conferma e completamento per le domande tecnicamente ammissibili
Il GSE (Gestore Servizi Energetici), sulla pagina web dedicata alla «Transizione 5.0», ha comunicato quanto segue: «A partire dalle ore 12.00 del 30 gennaio 2026, le imprese che in data successiva al 6 novembre 2025 hanno presentato istanze risultate rispondenti tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto Transizione 5.0 … potranno inviare le successive […]
“Transizione 5.0”, credito d’imposta residuo al 31 dicembre 2025
Può essere ripartito in cinque quote annuali
Con la risoluzione n.1/E del 12 gennaio 2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce come gestire il credito di imposta per gli investimenti di cui all’articolo 38 del Decreto-legge n.19 del 2024 (cosiddetto «Credito d’imposta Transizione 5.0») non utilizzato entro il 31 dicembre 2025
Fisco, le novità della Legge di Bilancio 2026
Iper-Ammortamenti per Investimenti ex “Transizione 4.0 e 5.0”
Il riepilogo delle principali novità fiscali contenute nel provvedimento, a partire dalla disciplina dei cosiddetti “Nuovi Iper-ammortamenti”, ovvero il riconoscimento di ammortamenti fiscali maggiorati (rispetto al costo d’acquisto ai fini delle imposte sui redditi) per gli investimenti in “beni strumentali nuovi 4.0 e 5.0”
Divieto di cumulo crediti d’imposta “Transizione 4.0 – Transizione 5.0”
Il riscontro alla PEC del GSE deve essere trasmesso entro 5 giorni dalla ricezione
Il «G.S.E.», nella sezione web dedicata alle «NEWS», ha comunicato che: «Con riferimento al divieto di cumulo dei crediti d’imposta previsti dal Piano Transizione 5.0 e dal Piano Transizione 4.0, si dà avviso che il riscontro alla PEC inoltrata dal GSE deve essere trasmesso allo stesso GSE entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione.»