Autodichiarazione sugli aiuti di stato fruiti per contrastare il COVID-19
Entro il 30 novembre occorre inviare per via telematica il modello predisposto dalla legge
La dichiarazione deve essere presentata da tutti i contribuenti che si sono avvalsi di aiuti di Stato automatici di carattere fiscale, nel periodo che intercorre tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022, allo scopo di attestare che l’importo delle agevolazioni complessivamente fruite non superi i limiti, di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12, fissati dalla “comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final recante Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza da Covid-19”
Autodichiarazioni sugli aiuti di Stato
Prorogato al 30 novembre 2022 il termine per l’invio telematico del modello
L’Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine di presentazione dell’autodichiarazione dal 30 giugno al 30 novembre 2022
Autodichiarazione sugli aiuti di stato erogati per contrastare la pandemia da Covid-19
C’è tempo fino al 30 giugno 2022 per la trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate
Circa gli aiuti per contrastare gli effetti economici del Covid-19, ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)
Aiuti di Stato per le imprese colpite dagli effetti della crisi russo-ucraina
Consentiti sostegni fino a un massimo di 400.000 euro
Con la Comunicazione della Commissione Europea C(2022) 1890 del 23 marzo 2022 è stato reso noto il quadro temporaneo di crisi che integra gli strumenti esistenti in materia di aiuti di Stato con molte altre possibilità già a disposizione degli Stati membri
Proroga “Quadro temporaneo” in materia di aiuti di Stato
La validità dell'insieme degli interventi di sostegno per fare fronte alla pandemia è stata prorogata fino al 30 giugno 2022
La Commissione europea ha pubblicato la sesta modifica del Quadro temporaneo in materia di aiuti di Stato per sostenere l’economia nel contesto della pandemia di Covid-19. La validità è prorogata fino al 30 giugno 2022, per offrire agli Stati membri la possibilità di un’eliminazione graduale, progressiva e coordinata delle misure legate alla crisi, consentendo alle imprese che ancora risentono degli effetti della stessa di non essere private all’improvviso del sostegno necessario