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IRPEF, conguaglio relativo alla seconda e unica rata di acconto

Adempimenti del sostituto d’imposta

Il sostituto d’imposta deve trattenere l’eventuale seconda rata di acconto Irpef sulla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2023 e versarla unitamente alle ritenute d’acconto concernenti lo stesso mese in cui si esegue il conguaglio (entro il 16/12/2023)

Il 30 aprile scade il termine per il versamento dei secondi acconti delle imposte

I soggetti interessati alla proroga

I diversi decreti emergenziali emanati dal Governo nel corso dello scorso anno, hanno riguardato la proroga dei versamenti periodici mensili nonché il versamento del secondo o unico acconto delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi e IRAP