Tag: conguaglio 730

IRPEF, conguaglio relativo alla seconda e unica rata di acconto

Adempimenti del sostituto d’imposta

Il sostituto d’imposta deve trattenere l’eventuale seconda rata di acconto Irpef sulla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2023 e versarla unitamente alle ritenute d’acconto concernenti lo stesso mese in cui si esegue il conguaglio (entro il 16/12/2023)

Assistenza fiscale 2022

Regole per il conguaglio in busta paga

I titolari di redditi da lavoro dipendente o assimilato adempiono all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando il relativo modello 730 entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione o al proprio datore di lavoro, o a un Centro di Assistenza Fiscale, o a un professionista abilitato

Agenzia delle Entrate – Modello 730/2021

Gli adempimenti del sostituto d'imposta

La data del conguaglio 730, a partire dal 2020 è diventata mobile, in quanto è consequenziale a quella di invio della dichiarazione dei redditi. Di conseguenza per effetto delle nuove scadenze introdotte, i titolari di redditi da lavoro dipendente o assimilato adempiono all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando il relativo modello 730 entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione