Congedo parentale SARS CoV-2
L'INPS fornisce le prime indicazioni in una circolare
L’Istituto emana le prime indicazioni sulle modalità di fruizione del congedo introdotto dal cosiddetto decreto “fiscale”. Per le istruzioni relative all’invio delle domande, si dovrà attendere la pubblicazione di un successivo messaggio. I datori di lavoro interessati possono già trovare nel paragrafo 8 della circolare, le istruzioni per la compilazione delle denunce contributive e per il conguaglio
Nuovi trattamenti integrativi connessi con l’emergenza da Covid-19
In una circolare l'INPS illustra la normativa di riferimento aggiornata e aggiunge istruzioni operative
Qualora i datori di lavoro abbiano già richiesto trattamenti integrativi ordinari, avendo esaurito quelli emergenziali previsti dalla previgente normativa, potranno annullare le domande e inoltrarle ex novo con le debite causali previste. Questo riguarderà le settimane di CIGD/ASO non ancora autorizzate
Edilizia: riduzione contributiva dell’11,50%
L'INPS conferma la misura per il 2021 e dirama le istruzioni operative
L’Istituto fornisce le istruzioni per il riconoscimento della riduzione contributiva da parte delle imprese edili
NASPI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale
Le disposizioni dell'INPS a seguito delle reiterate scadenze del divieto di licenziamento per l'emergenza sanitaria
L’INPS riepiloga le istruzioni amministrative relative alla proroga del divieto di licenziamento. Inoltre, esamina le diverse scadenze per l’accesso alla NASPI di un lavoratore che – per ovviare al divieto – aderisce ad un accordo collettivo aziendale che incentiva la risoluzione del rapporto di lavoro
Estensione del termine delle cartelle di pagamento notificate tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2021
La norma non trova applicazione per gli avvisi di addebito emessi dall'INPS
Per le cartelle di pagamento notificate dall’Agente della riscossione dal 1° settembre 2021 al 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento è prolungato fino a 150 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti), senza l’applicazione di ulteriori somme aggiuntive