IRPEF, conguaglio relativo alla seconda e unica rata di acconto
Adempimenti del sostituto d’imposta
Il sostituto d’imposta deve trattenere l’eventuale seconda rata di acconto Irpef sulla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2023 e versarla unitamente alle ritenute d’acconto concernenti lo stesso mese in cui si esegue il conguaglio (entro il 16/12/2023)
Assistenza fiscale 2022
Regole per il conguaglio in busta paga
I titolari di redditi da lavoro dipendente o assimilato adempiono all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando il relativo modello 730 entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione o al proprio datore di lavoro, o a un Centro di Assistenza Fiscale, o a un professionista abilitato
Agenzia delle Entrate – Modello 730/2021
Gli adempimenti del sostituto d'imposta
La data del conguaglio 730, a partire dal 2020 è diventata mobile, in quanto è consequenziale a quella di invio della dichiarazione dei redditi. Di conseguenza per effetto delle nuove scadenze introdotte, i titolari di redditi da lavoro dipendente o assimilato adempiono all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando il relativo modello 730 entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione