FIS, semplificazioni procedurali per la consultazione sindacale e la richiesta di pagamento diretto
Chiarimenti del Ministero del Lavoro e dell’INPS
La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali ha fornito importanti precisazioni operative introducendo semplificazioni procedurali per la presentazione all’INPS dell’istanza di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di Integrazione Salariale, con particolare riferimento alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022. Con un Messaggio, l’INPS ha richiamato integralmente le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro
INPS, trattamenti d’integrazione salariale
Il nuovo limite mensile per il 2022
L’Istituto ha fornito gli importi aggiornati dei trattamenti d’integrazione salariale validi per l’anno 2022
Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro
Con una recente circolare l’INPS fornisce le indicazioni sulle modifiche alla disciplina dal 1° gennaio 2022
L’Istituto ha illustrato le novità introdotte dalla legge di Bilancio per il 2022 e fornito le prime indicazioni che riguardano gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, richiesti a partire dal 1° gennaio 2022
Nuovi trattamenti integrativi connessi con l’emergenza da Covid-19
In una circolare l'INPS illustra la normativa di riferimento aggiornata e aggiunge istruzioni operative
Qualora i datori di lavoro abbiano già richiesto trattamenti integrativi ordinari, avendo esaurito quelli emergenziali previsti dalla previgente normativa, potranno annullare le domande e inoltrarle ex novo con le debite causali previste. Questo riguarderà le settimane di CIGD/ASO non ancora autorizzate
Ulteriore esonero contributivo alternativo ai trattamenti integrativi del “Decreto Ristori”
L'INPS riammette alcuni datori di lavoro al beneficio
I datori di lavoro che hanno fruito per intero dell’esonero contributivo di cui all’art. 3 del DL n. 104 del 2020 (decreto Agosto), al momento dell’entrata in vigore del DL n. 137/2021, possono richiedere l’ulteriore esonero da questo previsto, se rinunciano ad una frazione dell’esonero fruito