Tag: Fringe Benefit

Fringe benefit a quota 3.000 euro

Nuovo innalzamento della soglia di non imponibilità fiscale per i lavoratori dipendenti

Nel decreto Aiuti-quater, tra le altre misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, risalta, in ambito lavoristico l’introduzione di due modifiche al decreto-legge 9 agosto 2022 (c.d. Aiuti-ter): la prima modifica specifica in modo più netto il collegamento del trattamento fiscale di beni ceduti e servizi prestati ai lavoratori dipendenti, la seconda eleva a 3.000 euro la soglia di non imponibilità prevista per i fringe benefits erogati, dopo che il DL 115/2022 l’aveva già incrementata da 258,23 euro a 600 euro

Trasmissione dati relativi a Fringe Benefit e Stock Option a dipendenti cessati

L'INPS ricorda le scadenze in un messaggio

I datori di lavoro, con personale cessato dal servizio nel corso dell’anno 2021 ed in relazione ai quali l’INPS è tenuto a svolgere attività di sostituto d’imposta, dovranno inviare telematicamente all’Istituto, entro e non oltre il 21 febbraio 2022, i dati relativi ai compensi per fringe benefit e stock option loro erogati nel corso del periodo d’imposta 2021

Beni e servizi erogati ai dipendenti

Nel 2022 l'importo esente ritorna ai 258,23 euro previsti dal TUIR

Nel periodo di imposta 2022, il legislatore non ha prorogato ulteriormente la misura del “raddoppio” del limite di esenzione per beni e servizi erogati ai dipendenti (i cosiddetti Fringe Benefit). Pertanto, nel 2022, tale limite sarà pari a quanto previsto dall’articoli 51, comma 3 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, ossia 258,23 euro