Categoria: Area_Lavoro

TFR, acconto dell’imposta sostitutiva

A dicembre il versamento sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto

I sostituti d’imposta dovranno versare entro il 16 dicembre 2022 l’acconto dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei TFR accantonati al 31 dicembre 2021. Tale rivalutazione si esegue alla fine di ciascun anno, così come alla data di cessazione del rapporto di lavoro, in ragione di un coefficiente, certificato dall’ISTAT rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente

Esonero di 0,8 punti percentuali sui contributi previdenziali per l’IVS a carico del lavoratore

L'INPS emana chiarimenti procedurali

L’Istituto avvisa che sono state riscontrate anomalie nella gestione dei DM, Rettifiche e Proposte VIG relative all’elaborazione di denunce UniEmens per i mesi da gennaio a luglio 2022 e comunica che sono in corso i necessari interventi per la risoluzione del problema, tra i quali il ricalcolo dei DM e la rielaborazione automatica delle rettifiche

Lavoro agile, obblighi di comunicazione

Nuovo differimento al 1° gennaio 2023

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che il termine per l’adempimento delle comunicazioni relative al lavoro agile, fissato al 1° dicembre 2022, si intende differito al 1° gennaio 2023. Tale ulteriore differimento è dovuto alla necessità di garantire a tutti i soggetti obbligati e abilitati la possibilità di adeguarsi alle modalità definite dal Decreto ministeriale n. 149 del 22 agosto 2022, per assolvere agli obblighi di comunicazione

Fringe benefit a quota 3.000 euro

Nuovo innalzamento della soglia di non imponibilità fiscale per i lavoratori dipendenti

Nel decreto Aiuti-quater, tra le altre misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, risalta, in ambito lavoristico l’introduzione di due modifiche al decreto-legge 9 agosto 2022 (c.d. Aiuti-ter): la prima modifica specifica in modo più netto il collegamento del trattamento fiscale di beni ceduti e servizi prestati ai lavoratori dipendenti, la seconda eleva a 3.000 euro la soglia di non imponibilità prevista per i fringe benefits erogati, dopo che il DL 115/2022 l’aveva già incrementata da 258,23 euro a 600 euro