Categoria: Area_Lavoro

Integrazione dell’1,2% sull’imponibile previdenziale

Chiarimenti e rettifiche da parte dell'INPS

L’Istituto chiarisce che l’integrazione dell’1,2 per cento, relativa ai ratei della tredicesima mensilità, viene riconosciuta anche sui mesi di competenza da gennaio 2022 a giugno 2022, purché erogati a partire dal periodo di paga di luglio 2022

Decontribuzione per contratti di solidarietà industriali

Si avvicina il termine per l'invio delle domande per l'anno 2022

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda che dal 30 novembre al 10 dicembre 2022 decorre il termine per l’inoltro delle domande di riduzione contributiva per contatti di solidarietà industriali relative all’anno 2022. Le istanze dovranno essere trasmesse in via telematica

Interessi di dilazione, differimento e sanzioni per omesso o ritardato versamento contributivo

INPS e INAIL comunicano un'ulteriore variazione della misura

Gli Istituti aggiornano i valori di interessi e sanzioni a seguito della decisione di politica monetaria presa dalla Banca Centrale Europea il 27 ottobre 2022: innalzamento di 75 punti base del tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR), che, a decorrere dal 2 novembre 2022, è pari al 2,00%

Equilibrio tra lavoro e vita familiare

Prime indicazioni dell'INPS sulle modifiche normative in materia di congedi di paternità e maternità, nonché congedi parentali

L’Istituto fornisce le prime indicazioni amministrative inerenti le recenti modifiche normative apportate al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 e alla legge 22 maggio 2017, n. 81 in materia di congedo di paternità obbligatorio, congedo parentale e indennità di maternità delle lavoratrici autonome

Edilizia: riduzione contributiva dell’11,50%

L'INPS conferma la misura anche per il 2022

L’Istituto fornisce le istruzioni per il riconoscimento della riduzione contributiva alle imprese edili. Il beneficio consta in una riduzione dell’11,50% sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica ed è applicabile ai soli operai occupati 40 ore settimanali