Tag: CCNL

Unionchimica, sottoscritta ipotesi di rinnovo CCNL

I primi adempimenti economici da applicare subito

Il 5 dicembre 2023 Unionchimica-CONFAPI con  FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per il rinnovo del C.C.N.L. 8/3/2019 (scaduto il 31/12/2022) con decorrenza dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025. In attesa che l’ipotesi venga approvata dalle assemblee dei lavoratori, si segnala che la parte economica relativa al 2023 ha decorrenza immediata

UNITAL-CONFAPI, rinnovo parte economica del C.C.N.L. scaduto il 28 febbraio 2023

Sottoscritta l'ipotesi di accordo

Lo scorso 15 novembre UNITAL-CONFAPI con FILCA-CISL, FILLEA-CGIL E FENEAL-UIL hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo per la definizione della parte economica a valere per l’anno 2023, per i lavoratori addetti alla piccola e media industria del legno, del sughero, del mobile e dell’arredamento, e per le industrie boschive e forestali

Codice alfanumerico unico dei CCNL

L'INPS comunica la fine della fase transitoria

L’Istituto avvisa che la fase transitoria prevista per il passaggio alla compilazione in Uniemens dei dati del CCNL applicato secondo il nomenclatore unico del CNEL è terminata. Dalla competenza di febbraio 2022, il codice unico è il solo ammesso nella compilazione delle denunce mensili

C.C.N.L. UNITAL 31 maggio 2021, incrementi retributivi

Validi dal 1° gennaio 2022

Unital/Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil nell’incontro dello scorso 9 febbraio hanno definito con verbale di accordo l’incremento dei minimi retributivi, a valere dal 1° gennaio 2022. Gli incrementi relativi al mese di gennaio verranno erogati con la retribuzione di febbraio 2022

CCNL Uniontessile CONFAPI, attivazione della Clausola di salvaguardia ex art. 82

Scatta dal 1° febbraio 2022. Ecco cosa sapere

Il 13 gennaio 2022 Uniontessile/Confapi ha deciso di attivare nei confronti delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL 24 gennaio 2020, Femca/Filctem/Uiltec, la clausola di salvaguardia prevista dall’art. 82 del vigente CCNL, che comporta la possibilità di applicare, a decorrere dal 1 ° febbraio 2022, i minimi contrattuali diversi da quelli previsti dal rinnovo del CCNL del 24 gennaio 2020