Tag: CCNL Unionmeccanica

Unionmeccanica Confapi, Accordo Collettivo 2025-2026

Comunicazione alle imprese della categoria

A fine luglio 2025, UNIONMECCANICA CONFAPI e le organizzazioni sindacali FIM, FIOM e UILM hanno siglato un importante Accordo Collettivo per il biennio 2025-2026. L’intesa è frutto di una proficua collaborazione tra le parti, orientata a rafforzare il modello contrattuale del CCNL UNIONMECCANICA CONFAPI, riferimento consolidato per le imprese industriali PMI e i lavoratori del settore metalmeccanico

Unionmeccanica-CONFAPI, adeguamento importi dal 1° giugno 2025

Riguardano i minimi retributivi, l'indennità di trasferta e reperibilità

Informiamo che il 19 giugno 2025 UNIONMECCANICA-CONFAPI con FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL hanno sottoscritto un verbale di accordo in attuazione di quanto previsto dal rinnovo del CCNL 26 maggio 2021 in materia di adeguamento dei minimi contrattuali, indennità di trasferta e indennità di reperibilità

Elemento Perequativo dei Metalmeccanici

A giugno l'importo previsto dal CCNL Unionmeccanica Confapi

L’art. 48 del CCNL Unionmeccanica Confapi prevede che, con la retribuzione di giugno, sia corrisposta l’erogazione in busta paga di 485 € a titolo di elemento perequativo. Lo ha stabilito un accordo del 25 gennaio 2008, per i dipendenti in forza al 1° gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2008. Tale somma si deve considerare onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto

CCNL Unionmeccanica-Confapi, welfare contrattuale anno 2025

Entro il mese di febbraio, le aziende devono mettere a disposizione dei lavoratori 200 euro

In materia del welfare contrattuale, entro il mese di febbraio 2025, dovranno essere messi a disposizione dei lavoratori, in regime di ultrattività, strumenti di welfare del valore di € 200,00 rispettando le condizioni disciplinate all’art. 52 del CCNL

CCNL Uniomnmeccanica CONFAPI, superminimo individuale non assorbibile

Erogazione con la retribuzione di dicembre 2024

Il superminimo viene erogato con la mensilità di dicembre ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2008 ai quali si applica la categoria giuridica operaia. Nulla è dovuto per i dipendenti assunti dal 1° gennaio 2009 per mansioni precedentemente ricompresse nella disciplina per operai